AICS LUCCA, la ROBUR CARDOSO vince il ricorso e stravolge i playout
Il Gruppo Storico dovrà disputare gli spareggi proprio contro i garfagnini, salvo il Monte San Quirico
Accolto il reclamo della Robur Cardoso, società militante in Prima Serie Dilettanti AICS Lucca, che vince così a tavolino la gara interna persa sul campo per 3-2 contro il Gruppo Storico, reo di aver impiegato il giocatore Stefano Martinucci, che nell'arco della stagione aveva preso parte ad un campionato FIGC.
Questo verdetto stravolge quindi la griglia playout, salvando il Monte San Quirico, che non dovrà quindi disputare gli spareggi, e, ironia della sorte, la Robur Cardoso si troverà di fronte proprio il Gruppo Storico (passato da quart'ultimo a terz'ultimo) nella gara che varrà la permanenza in categoria.
Gara Robur Cardoso ASD – Gruppo Storico ASD (2-3) del 23 aprile 2016
In Fatto
La società Robur Cardoso ASD interponeva rituale ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe sostenendo che alla stessa aveva partecipato un giocatore (Martinucci Stefano) non avente titolo, in quanto egli aveva preso parte ad una gara del Campionato FIGC di seconda categoria (Ricortola – Lucca Calcio del 20/09/2015) con la squadra del Lucca Calcio, violando quanto previsto dall’articolo 66 del Regolamento Generale Calcio AICS.
A sostegno della propria tesi, citava quanto reperibile in rete, tramite due siti internet (articolo di giornale e filmato su Youtube). Esaminato d’urgenza il ricorso, il Giudice sportivo, tramite la lega calcio AICS, informava la ricorrente che la documentazione presentata non era sufficiente in quanto:
• il filmato non era fonte di prova accettabile;
• l’articolo di giornale che riportava l’ingresso in campo di tale Martinucci al 30° del secondo tempo della gara in oggetto non comprovava che fosse lo stesso Martinucci che aveva giocato la gara in epigrafe;
• il ricorso era priva di tassa ricorso.
Ai sensi dell’articolo 108 comma 15 del regolamento, il quale prevede che “Il mancato versamento della tassa reclamo e l’insufficienza della documentazione presentata possono essere sanati entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo”, si chiedeva alla società Cardoso di complementare la documentazione entro i successivi 5 giorni.
La reclamante provvedeva ad effettuare il versamento della tassa ricorso e ad inviare prova certa (copia della tessera FIGC) che il Martinucci Stefano tesserato per la società Gruppo Storico ASD era la stessa persona tesserata per la società Lucca Calcio.
Non poteva inviare prova certa che il giocatore in questione avesse effettivamente preso parte alla gara FIGC in quanto, essendo subentrato ad altro giocatore, prova certa era solo il rapporto arbitrale della gara FIGC, di cui la società Cardoso non poteva essere ovviamente in possesso.
La lega Calcio AICS inviava pertanto al Comitato Regionale TOSCANA della FIGC richiesta formale in merito alla partecipazione del Martinucci a tale gara. Il Comitato Regionale TOSCANA, con nota firmata, rispondeva affermativamente.
Prima del ricorso presentato dalla Società Cardoso, nessuna riserva, da chiunque, era stata sollevata, né per scritto né oralmente, nei confronti della partecipazione di tale giocatore alle gare AICS;
Successivamente al ricevimento del ricorso la società Gruppo Storico non ha più utilizzato il suddetto giocatore.
La società Gruppo Storico, su richiesta esplicita della Lega Calcio AICS, formulata prima del ricevimento della comunicazione da parte della LND-CRT, ha affermato di essere a conoscenza del fatto che il Martinucci fosse tesserato FIGC, e di aver avuto rassicurazione dal giocatore che non aveva disputato gare di campionato, ma solo di Coppa Toscana.
In diritto
L’articolo 66, comma 1, del Regolamento Generale Calcio AICS, dispone che “Possono essere tesserati AICS per l’attività di calcio anche coloro che, pur già tesserati per società FIGC, non abbiano disputato nessuna gara ufficiale di campionato di calcio per tali società nella stagione sportiva in corso”
L’articolo 83, comma 1, del Regolamento Generale Calcio AICS, dispone che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.”
L’articolo 108, comma 17, del Regolamento Generale Calcio AICS, dispone che “I reclami avverso le posizioni dei giocatori che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui i reclami si riferiscono.”
L’articolo 108, comma 18, del Regolamento Generale Calcio AICS, dispone che “I reclami avverso le posizioni dei giocatori la cui irregolare partecipazione ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sia stata accertata in sede di giudizio, sono proposti nel termine di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della manifestazione a cui i reclami si riferiscono.”
L’articolo 108, comma 19, del Regolamento Generale Calcio AICS, dispone che “Gli organi dei settori calcio sono legittimati a deferire agli organi della giustizia sportiva, nel termine di cui ai precedenti comma, i casi di irregolari posizioni di giocatori partecipanti alle gare dei quali siano venuti direttamente a conoscenza o che siano state accertate in seguito a ricorso di parte”
P.Q.M.
Si infligge alla società Gruppo Storico ASD la punizione sportiva della perdita della gara Robur Cardoso ASD – Gruppo Storico ASD del 23 aprile 2016 con il punteggio di 0-3;
Si infligge al tesserato Martinucci Stefano del Gruppo Storico ASD la squalifica sino al 22 ottobre 2016 in tutte le competizioni AICS;
Per quanto esplicitamente disposto dall’articolo 108, commi 17, 18 e 19, non è possibile applicare altre sanzioni alla società Gruppo Storico in quanto sono inderogabilmente scaduti i termini per le stesse, Non si dispone ammenda nei confronti della società Gruppo Storico in considerazione che la stessa è stata ingannata dall’affermazione esplicita del giocatore di non aver disputato gare, e dalla collaborazione della società in sede di giudizio con la rinuncia ad opporre controdeduzioni, che avrebbero dilatato notevolmente i tempi di risoluzione della controversia.
Si accredita tassa ricorso alla società Robur Cardoso
ECCO LA CLASSIFICA FINALE DEFINITIVA DOPO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NELLA FOTO LA ROBUR CARDOSO