Juniores Regionali Gir. A, vittoria a tavolino per il SERAVEZZA
Il Pietrasanta aveva impiegato il calciatore squalificato Nicola Pedonese

Accolto il reclamo del Seravezza Pozzi nei confronti del Pietrasanta, che vince così a tavolino la sfida di Juniores Regionale Girone A terminata 3-3. Seravezza Pozzi che appai così in terza posizione l’Urbino Taccola a quota 29 punti, Pietrasanta che torna invece a 21 dividendo la nona piazza con il Lammari.
Queste le motivazioni del giudice sportivo (C.U. n. 35 del 30/12/2015)
RECLAMO DELL'A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO REGOLARITÀ GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/PIETRASANTA CALCIO DEL 19.12.2015 (3-3).
L'A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara Seravezza Pozzi Calcio/Pietrasanta Calcio del 19.12.2015 per posizione irregolare del calciatore Pedonese Nicola (partecipazione alla gara benché squalificato per recidività in ammonizione come da C.U. n. 34 del 17 dicembre 2015). Ritiene questo Giudice che il reclamo dell'A.S.D. Seravezza Calcio sia fondato in quanto, in base all'art. 22 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quelle di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il calciatore Pedonese, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla gara Seravezza Pozzi Calcio/Pietrasanta Calcio del 19.12.2015, per effetto della squalifica comminata con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 dicembre 2015 del Comitato Regionale Toscana. Ne consegue che devono trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio di Pozzi di Seravezza (Lucca), infligge all'U.S.D. Pietrasanta Calcio la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara, l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00), l'inibizione per mesi UNO al Sig. Cipollini Brunaldo quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale nonché l'ulteriore squalifica per UNA gara effettiva al calciatore Pedonese Nicola. Dispone non addebitarsi la tassa.
Scritto da La Redazione il 31/12/2015








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