Sconfitta a tavolino per l'Era, un genitore aveva colpito l'arbitro
Giovanissimi A Pisa, il Porta a Lucca conquista tre punti

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla gara tra Era Calcio e Porta a Lucca, disputata sabato 3 gennaio, e valevole per il campionato Giovanissimi A Pisa. Il match era stato sospeso poiché un sostenitore della formazione locale era arrivato a contatto con il Direttore di Gara (CLICCA PER LEGGERE L'ARTICOLO DI TOSCANAGOL SUL GRAVE EPISODIO).
Queste le decisioni del G.S. (C.U. n. 29 del 14/01/2015):
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N.28 dell'8/1/2015, il G.S.T. esaminati gli atti della gara, il supplemento inviato dal D.G. e la documentazione allegata al detto supplemento (referti medici), osservato che, ai sensi dell'art.17 comma 4 del C.G.S., qualora si siano verificati nel corso di una gara fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima; ne consegue che la sopra indicata disposizione che, su un competente Organo della Giustizia Sportiva stabilisce che fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici hanno spiegato influenza decisamente ostatica alla regolarità di svolgimento della gara, deve trovare applicazione la norma dell'art.17 comma 1 del C.G.S. per cui la società ritenuta responsabile, anche solo oggettivamente, di tali fatti è punita con la perdita della gara stessa; il tutto indipendentemente dalle decisioni del D.G. di far proseguire la gara come se nulla fosse accaduto, di farla proseguire pro forma o di sospenderla definitivamente.
La situazione sopra delineata si attaglia perfettamente al caso di specie e presenta:
- da un lato un D.G. colpito violentemente al viso da un sostenitore della squadra di casa per cui è costretto ad interrompere la gara e, prima negli spogliatoi e poi in ospedale, ad essere sottoposto alle necessarie cure e, con conseguente impossibilità a riprenderla nella pienezza delle sue condizioni fisiche;
- dall'altro l'incontrovertibile responsabilità oggettiva, giusta la norma di cui all'art.4 comma 2 del C.G.S., della società ospitante per il grave atto di violenza subito dal D.G. medesimo, così decide:
- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 alla società ERA CALCIO;
- di comminare l'ammenda di EURO 200,00 alla medesima società (sanzione ridotta in considerazione del fattivo intervento dei dirigenti della stessa società);
- l'obbligo a carico della società ERA CALCIO di risarcire tutti i danni subiti dal D.G. per cure dentarie dietro presentazione della documentazione di spesa.
Decide inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale competente ai fini dell'accertamento della posizione nei confronti della F.I.G.C. e della eventuale società di appartenenza del Sig. G.F. identificato dalle Forze dell'Ordine come autore dell'aggressione al D.G.
Scritto da La Redazione il 15/01/2015





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