ALLIEVI B AREZZO, un PUNTO di PENALIZZAZIONE per la BUCINESE
Il club ha impiegato in due gare Jurgen Lila che non era però tesserato
Per un banale errore abbiamo erroneamente riportato che il campionato in questione e la relativa penalizzazione e multa fosse quello di Eccellenza. Invece si riferisce alla categoria Allievi B. Ci scusiamo così con la società Bucinese e con tutti i nostri utenti per l'equivoco.
- Stagione Sportiva 2017/ 2018.
Deferimento della Procura Federale a carico di:
- Curcio Giuseppe avente, all’epoca dei fatti, la qualifica di Presidente della Società Polisportiva Bucinese A.S.D.: gli viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F.;
- Arrigucci Paolo, Dirigente della medesima Società, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt.: 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.;
- Lila Jurgen, Calciatore, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, c. 5, e 10, c. 2, del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F.;
- Polisportiva Bucinese A.S.D. per la responsabilità derivante dall’applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
La Procura Federale ha disposto il deferimento sopra indicato dopo aver constatato, in sede istruttoria e sulla base dei documenti acquisiti, la fondatezza della nota con la quale il C.R.T. comunicava l‟irregolare partecipazione del Calciatore Lila Jurgen, nella squadra della Polisportiva Bucinese, alle gare: Bucinese / Pol. Chiusi in data 29.10.2016 e Bucinese / Asta 2016, del 4.2.2017.
L‟irregolarità contestata è relativa al non essere, in dette occasioni, il Calciatore tesserato per la Polisportiva Bucinese. Il Presidente pro-tempore della Società, ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini, dopo aver rilevato l‟esistenza nella comunicazione di talune inesattezze quali:
- l‟indicazione, ritenuta comunque un refuso, su detto atto che la gara del 29.10.2016 è stata disputata contro la compagine della Società Chiusi e non Ambra come indicato;
- l‟erroneità dell‟indicazione la data della gara Bucinese / Asta dato che essa si è disputata in data 4/2/2017 e non 4/1/2017, come riportato sull‟atto di contestazione,
dichiara la difficoltà di ricostruire quanto accaduto.
Motiva tale difficoltà con il mutamento completo della struttura societaria, causa di disguidi nelle comunicazioni con gli Organi federali, affermando che appare “strano aver impiegato il Lila a distanza di due mesi dal suo svincolo”, conclude con il dire che il comportamento tenuto dalla Società è assolutamente privo di dolo.
Acquisiti gli atti il Collegio ha disposto la discussione per la data odierna dandone formale notizia agli interessati dei quali è presente unicamente il Signor Curcio Giuseppe, Presidente della Società Bucinese all‟epoca dei fatti.
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo, il quale, ricordato che il deferimento è dimostrato per tabulas dalla documentazione ufficiale trasmessa dal C.R.T. e precisato che il capo di incolpazione deve essere riferito esclusivamente alla posizione irregolare di tesseramento che il Lila aveva in occasione della gara disputata in data 4.2.2017, chiede l‟irrogazione delle seguenti sanzioni,
- Curcio Giuseppe: inibizione per mesi due (2);
- Arrigucci Paolo: inibizione per giorni 40 (quaranta);
- Lila Jurgen, squalifica per 1 (una) giornata di gara;
- Società Polisportiva La Bucinese A.S.D. ammenda di € 200,00 (duecento), nonchè 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza.
Prende quindi la parola il Signor Giuseppe Curcio, Presidente della Società al momento della contestata violazione il quale, precisato di essere venuto a conoscenza della convocazione solo due giorni fa (la relativa notifica è stata effettuata, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 38 del C.G.S., presso la sede della Società Bucinese, n.d.r.) riconosce di aver errato nell‟utilizzazione del Calciatore e di essere consapevole della sua responsabilità istituzionale. Si dichiara remissivo a quanto deciderà il Collegio.
Su specifica domanda dichiara di non essere ad oggi tesserato federale.
Il Collegio, passando a decisione, preso atto dell‟intervento del Curcio, rileva che gli altri deferiti non hanno posto in essere, in questa sede, alcuna attività difensiva ritenendo pertanto opportuno, ad ulteriore garanzia del diritto alla difesa dei deferiti, l‟esaminare quanto dagli stessi indicato in sede di replica alla comunicazione dell‟avvenuta conclusione delle indagini.
La memoria inviata nell‟occasione alla Procura Federale, già richiamata in premessa, ipotizza – per non averne conoscenza diretta a causa delle vicende societarie – un difetto di comunicazione con gli Organi Federali a proposito della posizione di tesseramento del Calciatore Lila.
Afferma che il tesseramento del Calciatore è avvenuto in maniera regolare e che solo su indicazione verbale resa per via telefonica da un Organo federale – non meglio precisato – la Società ha appreso dell‟impossibilità di effettuare il tesseramento, avendo nel frattempo il Lila acquisito la qualifica di arbitro.
Conferma ancora di non essere in grado di stabilire se tale comunicazione sia giunta dopo lo svincolo del Calciatore e dichiara che da quel momento (quale ??, n.d.r) questi non è stato utilizzato.
Non rinvenendo agli atti alcun documento in proposito, il Collegio ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 34, c. 4, del C.G.S., acquisire, presso gli Uffici del C.R.T. e del C.R.A., ogni dato relativo alla posizione di tesseramento del Lila in occasione delle due gare poste a base della contestazione accertando nel contempo se e quando egli ha acquisito la qualifica di Arbitro.
Dagli atti rilevati dall‟AS 400 risulta che il deferito è stato svincolato per inattività, in data 20.10.2016 dall‟A.S.D. Levane, Società per la quale era tesserato a quella data, per tesserarsi in data 28.10.2016 per la Bucinese A.S.D.
Su segnalazione del C.E.D. della L.N.D. è stato quindi svincolato – in maniera irreversibile – a decorrere dal 29.11.2016. La C.R.A. ha, da parte propria, attestato che il Lila ha acquisito la qualifica di Arbitro a decorrere dal 24.11.2016.
Così accertati i fatti il Collegio, deve contestare le affermazioni della Società in occasione della memoria prodotta rilevando preliminarmente quanto segue:
- l‟indicazione “Ambra” è stata desunta, nel corso dell‟istruttoria della Procura, dalla corrispondente indicazione apposta nella parte della lista di gara riservata alla Società ospitata (Polisportiva Bucinese per l‟appunto) compilata e sottoscritta dal Dirigente Accompagnatore di detta Società;
- dalla documentazione in atti risulta inoltre evidente che la seconda gara alla quale il Lila ha partecipato in posizione irregolare è stata e non poteva che essere quella del 4 febbraio 2017 (non il 4 gennaio 2017, peraltro un martedì) non essendo previsto dal Calendario ufficiale, nè da alcun Comunicato indicante un eventuale rinvio, per tale giorno la disputa di gare relativamente al Campionato Allievi B della Provincia di Siena.
Pertanto nessuna delle due eccezioni può avere rilevanza agli effetti della decisione. Nel merito, l‟esame della documentazione acquisita presso l‟Ufficio Tesseramento del C.R.T. nella presente fase processuale, evidenzia che il Signor Lila Jurgens deve essere considerato in posizione regolare in occasione della gara Bucinese / Pol. Chiusi, disputata in data 29.10.2016, essendo stato regolarmente tesserato per la Società Bucinese in data 28.10.2016, mentre non aveva alcun titolo a disputare la gara del 4 febbraio 2017, essendo stato svincolato in maniera irreversibile con provvedimento del C.E.D. della L.N.D. in data 29.11.2016.
La C.R.A. ha infine comunicato che il Lila ha effettivamente acquisito la qualifica di Arbitro a decorrere dal 24.11.2016, con ciò confermandosi che egli non aveva alcun titolo a partecipare alla gara del 4 febbraio 2017, ovvero ben due mesi ed undici giorni dopo l‟acquisizione della predetta qualifica.
Rileva in proposito il Collegio che l‟art.40, c. 1, delle N.O.I.F. prevede lo svincolo irreversibile con l‟affermare che:”…………. II calciatore che……o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore”.
Gli accertamenti compiuti pongono quindi nel nulla l‟affermazione conclusiva, resa alla Procura Federale nella memoria a suo tempo presentata dall‟attuale Presidente a difesa della Società, circa l‟inesistenza di dolo nel comportamento societario.
Non appare infatti credibile che:
- il Calciatore non abbia avuto immediata conoscenza, ad inizio del corso di formazione per Arbitro ben precedente alla gara in esame, di quanto disposto dall‟art. 40, c.1, delle N.O.I.F;
- che egli – calciatore sedicenne – per tutta la durata del corso per arbitri, che si svolge nell‟arco di circa due mesi ed a esito favorevole ottenuto (24.11.2016), abbia tenuto nascosto, tantomeno ai propri compagni di squadra, la partecipazione al corso e l‟ottenimento della qualifica di un diverso e, senz‟altro per la categoria in cui era militante, più rilevante status in ambito calcistico;
- la Società non poteva non essere a conoscenza, in particolare il Presidente pro-tempore che lo aveva tra i propri tesserati, che il Lila avesse conseguito, ben prima della gara in esame (oltre due mesi), la qualifica di Arbitro, stante la risonanza che un caso del genere desta nel ristretto ambito in cui operano le Delegazioni Provinciali.
La responsabilità dei deferiti è quindi accertata per cui il Tribunale accoglie deferimento determinando le sanzioni tenendo conto del diverso comportamento processuale tenuto dal Curcio da una parte e degli altri tesserati dall‟altra.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni:
- Curcio Giuseppe: inibizione per mesi 1 (uno) da scontarsi, ove al momento della pubblicazione del presente provvedimento non tesserato dal momento di un nuovo tesseramento;
- Arrigucci Paolo: inibizione per mesi 2 (due)
- Lila Jurgen, sospensione da qualsiasi attività federale per mesi 1 (uno);
- alla Società Polisportiva Bucinese l‟ammenda di € 200,00 (duecento) ed un punto di penalizzazione da applicarsi, nella corrente Stagione sportiva, nel Campionato di competenza.