TERZA LUCCA GIR. B, respinto il RECLAMO della MORIANESE
Nessun errore tecnico, confermato il risultato del campo con la vittoria del Segromigno

Velocissima sentenza del Giudice Sportivo della Delegazione Proviniciale di Lucca. Respinto il reclamo della Morianese (Terza categoria Lucca girone B) per il fatto abbastanza inconsueto avvenuto CLICCA QUA sabato scorso nell'ultima gara del campionato. Confermato così il risultato acquisito sul campo e dunque nessuna variazione al programma dei playoff che scatteranno sabato prossimo.
PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 30/ 4/2016 SEGROMIGNO 2012 - MORIANESE Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D.MORIANESE si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 4/2016 SEGROMIGNO 2012 - MORIANESE Reclamo dell'USD MORIANESE avverso regolarità ed esito gara ASD SEGROMIGNO 2012 vs USD MORIANESE del 30/04/16 (risultato 1 - 0). Con atto del 02/05/16 l'USD MORIANESE ha proposto ricorso avverso la regolarità ed esito della gara chiedendo la ripetizione della gara ASD SEGROMIGNO 2012 - USD MORIANESE disputatasi in data 30/04/16 e terminata con il risultato di 1 - 0, asserendo che il risultato è falsato per un errore tecnico del D.G. Il presupposto del reclamo va dichiarato inammissibile. L'art.29 comma 3 del C.G.S. stabilisce che i G.S. giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal D.G. o che siano devoluti alla discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco. Pertanto letti i motivi del reclamo questo G.S. deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto di una decisione di natura tecnica, assunta in campo dal D.G.
P.Q.M. il G.S. territoriale dichiara inammissibile il reclamo, come sopra proposto dall'USD MORIANESE e ordina l'addebitarsi della tassa di reclamo.
Scritto da La Redazione il 03/05/2016












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