Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

SECONDA CATEGORIA GIR. M, che BATOSTA allo SCARPERIA

Quattordici punti di penalizzazione per non aver tesserato un ragazzo nel campionato Allievi B

Stagione Sportiva 2019/2020

Deferimento proposto dalla Procura Federale che contesta la violazione delle norme disciplinari in vigore all’epoca di fatti ai seguenti soggetti:

- Penni Fulvia, in proprio e quale Presidente del G.S. Scarperia 1920 per la contestata violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c .2, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delleN.O.I.F.;
- Klevi Bellaj, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, C.G.S., al quale viene contestata, oltre che la violazione del citato articolo, anche quella relativa all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice poste in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.;
- Carcasci Simone, Trentacoste Andrea, Bertini Massimiliano, Nencini Lorenzo, Pezzoli Andrea, Dirigenti, tutti tesserati per il G.S. Scarperia 1920, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice. ed anche agli artt. 39; 43, c. 1 e 6; e 61 delle N.O.I.F.
- la Società G.S. Scarperia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S..

Il Calciatore Bellaj Klevi, per quanto non tesserato per alcuna società, ha partecipato nel corso della trascorsa stagione, per la Società G.S. Scarperia, a 26 (ventisei) gare del Campionato Allievi “B” Provinciali under 16.
Di ciò il C.R.T. ha informato la Procura Federale la quale, espletata rituale istruttoria, ha accertato altresì che i Dirigenti sopraindicati hanno sottoscritto le liste di gara attestanti, in maniera mendace, la regolarità della posizione del Calciatore Klevi Bellaj nel modo seguente:

Carcasci in 16 (sedici) occasioni; Trentacoste in 5 (cinque); Bertini in 3 (tre); Nencini e Pezzoli in un’occasione ciascuno. Notificato senza alcun esito l’avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale ha disposto il presente deferimento che questo Tribunale ha posto in discussione, previa notifica alle parti interessate, per la data odierna.

Il Collegio dà atto che nessuno dei tesserati deferiti è presente e che le raccomandate contenenti la convocazione per la data odierna sono state restituite dall’ Ufficio postale con l’annotazione di “compiuta giacenza”.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale, in apertura di dibattimento, ripercorso l’iter istruttorio compiuto, chiede confermarsi il deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
- Penni Fulvia, inibizione per mesi 11 (undici);
- Klevi Bellaj, Calciatore, squalifica per 15 (quindici) giornate di gara;
ai Dirigenti:
Carcasci Simone, mesi 7 (sette) di inibizione
Trentacoste Andrea, mesi 5 (cinque) di inibizione
Bertini Massimiliano, mesi 4 (quattro) di inibizione
Nencini Lorenzo, 40 (quaranta) giorni di inibizione
Pezzoli Paolo, 40 (quaranta) giorni di inbizione
- alla Società Scarperia, ammenda di € 800,00 (ottocento) oltre la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel Campionato 2019/2020 di competenza.
Riunito in Camera di consiglio per decidere il Collegio osserva preliminarmente che sia le notifiche effettuate in via ordinaria dalla Procura che dal Giudicante sono state restituite dall’Ufficio postale con l’annotazione “ compiuta giacenza”.

In ogni caso la Segreteria di questo Tribunale ha provveduto ad inviare, ancora una volta l’avviso di convocazione a mezzo email in data 7.1.2020, notifica che non ha avuto allo stato dei fatti alcun riscontro.
Passando all’esame di merito, rilevato che la Società è stata oggetto di analogo procedimento nel corso della stagione 2017/2018 (v. C.U. n. 40/2019) con riferimento all’uso irregolare – perhè soggetto non tesserato – del Calciatore Malaj Leonardo, ritiene essere il deferimento oggi in esame del tutto fondato perchè basato su ampia prova documentale per cui passa alla determinazione delle sanzioni tenendo conto dell’elevato numero di violazioni (26) commesse sia dal Calciatore che dalla Presidente e dai Dirigenti deferitied alla luce del precedente poco sopra richiamato.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni tenuto in debito conto il diverso grado di responsabilità gravante su ciascun tesserato:
- Penni Fulvia, Presidente, inibizione per mesi 11 (undici);
- Klevi Bellaj, Calciatore, squalifica per 15 (quindici) giornate di gara
- ai seguenti Dirigenti, in funzione delle diverse responsabilità a ciascuno attribuibile,
Carcasci Simone, inibizione per 9 (nove) mesi;
Trentacoste Andrea, inibizione per 5 (cinque) mesi;
Bertini Massimiliano, inibizione per mesi 3 (tre);
Nencini Lorenzo, giorni 40 (quaranta) di squalifica;
Pezzoli Andrea, giorni 40 (quaranta di squalifica
- alla Società G.S. Scarperia 1920, ammenda di € 800,00, (ottocento) oltre la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel Campionato in cui milita la prima squadra al fine assicurare la effettiva afflittività della sanzione.

Print Friendly and PDF
  Scritto da La Redazione il 24/01/2020
Tempo esecuzione pagina: 0,10887 secondi