JUNIORES FIRENZE GIR. B, si RIGIOCA la gara ma a PORTE CHIUSE
Questa la decisione del Giudice Sportivo per Ponte Rondinella Marzocco-San Giusto Le Bagnese
A.S.D. Ponte Rondinella Marzocco - A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese del 23.02.2019 (interrotta)
Sciogliendo la riserva contenuta nel CU n. 40 del 27.02.2019, Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accertato che la gara di cui in epigrafe risultava essere stata definitivamente interrotta al 36 minuto del secondo tempo per aver il D.G. ritenuto non più sussistenti le condizioni per proseguirla stanti le tensioni createsi sugli spalti tra i sostenitori delle due società e per l'effetto anche tra calciatori sul terreno di gioco, rileva quanto segue.
Come più volte affermato da questo Ufficio, l'interruzione della gara,prevista dall'art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema a cui l'arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l'incolumità propria o degli altri partecipanti o per il regolare andamento della gara che ritiene di non poter più dirigere in piena indipendenza di giudizio; l'adozione di tale decisione, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va intesa, ribadiamo, come extrema ratio allorquando il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.).
La sussistenza delle ragioni che conducono alle decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di Giustizia Sportiva.
Nel caso che ci occupa il D.G. rappresenta come, al minuto 36 del secondo tempo, successivamente ad un suo provvedimento disciplinare a carico di un giocatore durante il regolare svolgimento della partita, si innescava una rissa in tribuna che coinvolgeva i sostenitori di entrambe le squadre. Per effetto di ciò alcuni calciatori presenti sul terreno di gioco, non specificatamente individuati, si dirigevano verso la rete di recinzione per cercare di raggiungere la predetta tribuna, taluni spintonandosi, tal altri togliendosi la maglia.
Rivelatosi vano ogni tentativo dell'arbitro di riportare la calma, questi riteneva la situazione non più governabile con i poteri ad egli attribuiti anzi valutava l'eventuale prosecuzione della gara come una pericolosa esposizione di se stesso e degli altri tesserati a rischio per la propria sicurezza.
Questo G.S.T., per come descritti i fatti nel rapporto e soprattutto per il pregiudizio che essi hanno arrecato alla capacità direzionale dell'arbitro, ritiene che ben si possa ricondurre la situazione che ha determinato l'evento interruttivo nell'alveo di applicazione del sopracitato articolo 64 comma 2 N.O.I.F. e per questo motivo ordina la ripetizione della gara e, stante la natura dei fatti commessi, obbliga a disputarla a PORTE CHIUSE ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d); per gli stessi fatti accertati commina la sanzione di Euro 100,00 di ammenda a carico di ciascuna delle Società A.S.D. Ponte Rondinella Marzocco e A.S.D.C. San Giusto Le Bagnese; trasmette, infine, gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per gli adempimenti di rito