ALLIEVI B FIRENZE GIR. A, IMPRUNETA TAVARNUZZE-AUDAX RUFINA si RIGIOCA
La gara era stata sospesa a metà primo dall'arbitro tra l'incredulità generale
Impruneta Tavarnuzze-Audax Rufina si rigiocherà. Questo è quanto deciso in merito al match di Allievi B Firenze Girone A, sospeso dal Direttore di Gara a metà primo tempo tra l'incredulità generale (LEGGI QUA).
Questa la decisione del Giudice Sportivo:
Gara Impruneta Tavarnuzze - Audax Rufina del 16.02.2019 categoria Allievi B Provinciali (interrotta)
Sciogliendo la riserva contenuta nel CU n. 39 del 20.02.2019, Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accertato che la gara di cui in epigrafe risultava essere stata definitivamente interrotta al 36 minuto del primo tempo per aver il D.G. ritenuto non più sussistenti le condizioni per proseguirla stanti le tensioni createsi tra calciatori delle due società, rileva quanto segue.
Come più volte affermato da questo Ufficio, l'interruzione della gara,prevista dall'art. 64 comma 2 N.O.I.F., costituisce la misura estrema a cui l'arbitro può ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l'incolumità propria o degli altri partecipanti o per il regolare andamento della gara che ritiene di non poter più dirigere in piena indipendenza di giudizio; l'adozione di tale decisione, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va intesa, ribadiamo, come extrema ratio allorquando il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.).
La sussistenza delle ragioni che conducono alle decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di Giustizia Sportiva.
Nel caso che ci occupa il D.G. rappresenta il verificarsi di una generale tensione creatasi tra i calciatori delle due squadre a seguito di vari episodi di gioco ed uno di condotta violenta, già debitamente sanzionato da Questo Giudice. L'arbitro, non riuscendo attraverso gli strumenti per il governo della disciplina attribuitogli a ristabilire l'ordine, anzi, ritenendosi non più sereno e psicologicamente in grado di continuare la partita, decideva così di interromperla definitivamente.
Questo G.S.T., per come descritti i fatti nel rapporto e soprattutto per il pregiudizio che essi hanno arrecato alla capacità direzionale dell'arbitro, per sua stessa ammissione, ritiene che ben si possa ricondurre la situazione che ha determinato l'evento interruttivo nell'alveo di applicazione del sopra citato articolo 64 comma 2 N.O.I.F. e per questo motivo ordina la ripetizione della gara e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per gli adempimenti di rito.