PROMOZIONE GIR.C, l'ALBINIA vince a tavolino la gara con C.S. LEBOWSKI
La squadra fiorentina ha giocato la parte finale senza nessun calciatore del 2000
RECLAMO DELL'U.S. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ALBINIA/CENTRO STORICO LEBOWSKI DEL 18.11.2018 (0-1)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 34 del 29.11.2018; -il Giudice Sportivo Territoriale, visto il regolare preannuncio di reclamo presentato dall'U.S. Albinia alle ore 17,17 del 19.11.2018 (non pubblicato sul C.U. n.33 per un mero disguido), rileva che detta società con successivo tempestivo e rituale reclamo, ha contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della violazione, da parte della societa' S.C.S.D. Centro Storico Lebowski, della disposizione riguardante i limiti di partecipazione per le gare dell'attività' ufficiale 2018/2019 del campionato Promozione in relazione all'eta', contenuta nel C.U. n.2 del 5.7.2018 ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la societa' reclamata con il risultato di 0-3 in suo favore. Non sono pervenute controdeduzioni da parte della societa' reclamata.
Il G.S.T., preso atto del reclamo, ritiene lo stesso fondato, come da motivazione che segue. In relazione a cio' questo Giudice, ESAMINATI il rapporto dell'arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara U.S. Albinia-S.C.S.D. Centro Storico Lebowski, valevole per il campionato di ''promozione'', disputatasi ad Albinia (Grosseto) e conclusasi con il risultato di 0-1; VISTA la norma relativa all'impiego di calciatori ''giovani'', pubblicata sul C.U. n. 2 in data 05.07.2018 del Comitato Regionale Toscana della FIGC/LND pag. 29 e 31, norma in base alla quale, nelle singole gare dell'attivita' ufficiale 2018/2019, le Societa' partecipanti ai campionati di ''eccellenza'' e di ''promozione'' hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' dei partecipanti - almeno TRE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di eta': 1 nato dall'1.1.1998 in poi; 1 nato dall'1.1.1999 in poi; 1 nato dall'1.1.2000 in poi; la suindicata disposizione stabilisce, altresì, che, in relazione a quanto precede, debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
RILEVATO dal referto che la S.C.S.D. Centro Storico Lebowski ha utilizzato nel corso della gara in questione i seguenti calciatori ''giovani'': BARGAGLI Dario, nato il 10.03.1999, numero 1, e FORNAI Samuele, nato il 19.04.1999, numero 4, impiegati per tutto l'incontro; CALBI Lorenzo, nato il 24.04.2000, numero 7, impiegato dall'inizio della gara e fino al 33' del 2' tempo quando veniva sostituito da FERRAVANTE Simone, nato il 10.08.1989, numero 18; VICIANI Riccardo, nato il 06.08.1999, numero 13, entrato al33' del 2' tempo in sostituzione di VARGAS Marvin , nato il 09.04.1997, numero 9;
RILEVATO che dal 33' del 2' tempo, dopo la sostituzione del n.7 CALBI Lorenzo (nato il 24.04.2000) la S.C.S.D. Centro Storico Lebowski ha impiegato in campo calciatori ''giovani'' nati nel 1999 ma nessun calciatore nato dall'1.1.2000;
RILEVATO che non si erano verificate durante la gara espulsioni dal campo di calciatori ''giovani'' ne' infortuni degli stessi dopo che tutte le sostituzioni consentite erano state effettuate dalla societa' piu' volte citata; vista l'e-mail relativa alla suindicata gara che l'arbitro, su richiesta di questo giudice sportivo, ha fatto pervenire in data 29.11.2018 ed in cui ha comunicato la correttezza delle sostituzioni riportate nel referto della gara in oggetto;
ACCERTATO quindi la S.C.S.D. Centro Storico Lebowski ha disatteso in tal modo il sopracitato obbligo stabilito dalla norma in vigore, concretando una situazione di irregolarita' dal 33' del 2' tempo sino al termine della gara citata;
PRESO ATTO dal C.U. n. 1 dell'1.07.2018 della Lega Nazionale Dilettanti (pag.4), in combinato disposto con l'art. 34 bis N.O.I.F., che l'inosservanza della citata disposizione sara' punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Delibera: ai sensi dell'art. 17, punti 1 e 5, lett. c) C.G.S. e dell'art. 18, punto 2, C.G.S., a carico della S.C.S.D. Centro Storico Lebowski la punizione sportiva della perdita della gara Albinia-CentroStorico Lebowski, disputatasi il 18.11.2018, con il punteggio di 0-3. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.
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