PIETRASANTA, la CAF accoglie il RECLAMO e toglie un PUNTO
La società del presidente Ciaponi aveva viola la norma 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva
CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE
Comunicato Ufficiale n. 031/CFA (2018/2019)
Si dà atto che la Corte Federale d‟Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 settembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. Ricorso USD PIETRASANTA CALCIO 1911 avverso le sanzioni:
- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19;
- ammenda di € 700,00;
inflitte alla reclamante per violazione dell‟art. 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10687/898 pfi 17-18 CS/MS/mm del 24.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 29.6.2018)
La C.F.A., in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra esposto dalla Società USD Pietrasanta Calcio 1911 di Pietrasanta LU, riduce la sanzione della penalizzazione a punti 1 in classifica e l‟ammenda a € 350,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.