LA CAF annulla tutte le squalifiche inflitte all'ATLETICO GROSSETO
Il presidente Andrea Borracelli era stato inibito per un anno
CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE
Comunicato Ufficiale n. 031/CFA (2018/2019)
Si dà atto che la Corte Federale d‟Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 settembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
II COLLEGIO
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
Ricorso ASD ATLETICO GROSSETO 2015 avverso le sanzioni:
- inibizione per anni 1 inflitta al Sig. Borracelli Andrea, all‟epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per la violazione dell‟art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- inibizione per anni 1 inflitta al Sig. Pelosi Emanuele, all‟epoca dei fatti Dirigente della società reclamante, per la violazione dell‟art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al calc. Borracelli Nicola, all‟epoca dei fatti tesserato per la società reclamante, per la violazione dell‟art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al calc. Curini Enrico, all‟epoca dei fatti tesserato per la società reclamante, per la violazione dell‟art. 1 bis, commi 1 e 3 C.G.S.;
- ammenda di € 1.200,00 inflitta alla società reclamante, per violazione dell‟art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10127/256 PFI 17-18/CS/GB DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 68 del 31.5.2018)
La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto della Società ASD Atletico Grosseto 2015 di Grosseto (GR) annulla la decisione di primo grado e trasmette gli atti alla Procura Federale per la riproposizione del deferimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.