"Il RECLAMO dell'URBINO TACCOLA non aveva SENSO"
ECCELLENZA GIRONE A, il Gambassi risponde al diesse Scaramuzzino: "Siamo rimasti sorpresi, non c'è stata coerenza"
Un reclamo respinto e la garbata anche se pungente risposta ironica di chi lo ha subito. Stiamo parlando del girone A di Eccellenza dove la gara Gambassi-Urbino Taccola dello scorso 19 Marzo è stata oggetto di un reclamo da parte della società ospite e che ha riproposto il tema del numero dei ragazzi under in campo durante le partite. Una questione che è venuta puntualmente a galla negli ultimi tre campionati e sempre nel girone A con due decisioni contrastanti da parte della Giustizia Sportiva. L'ultima però, quella della stagione 2015-2016 riguardante la gara Sangimignanosport-Forcoli Valdera fa ormai giurisprudenza e viene ribadita anche nella vicenda di questo campionato.
Sull'argomento, TOSCANAGOL riceve un conunicato da parte del Gambassi che puntualizza la vicenda con alcune riflessioni. Eccolo qua sotto.
La coerenza... questa sconosciuta. Antefatto : l'USD Gambassi vince, meritatamente, sul campo, la sua gara con l'Urbino Taccola, seppur in dieci uomini per gran parte della partita. Finisce la partita, salutiamo gli amici sportivi della squadra dell'Urbino Taccola e sommiamo tre punti alla nostra classifica. Svolgimento: nei tempi previsti da regolamento, invece, riceviamo con nostra grande sorpresa il preannuncio di reclamo da parte della società Urbino Taccola. Non ce l'aspettavamo, visti anche i precedenti pronunciamenti dell'ottimo diesse DS Scaramuzzino che su TOSCANAGOL non più tardi dello scorso 13 Gennaio (CLICCA QUA) se la prendeva con il Sangimignanosport "reo" di aver fatto un reclamo contro la sua società: "In Eccellenza le SOCIETA' SERIE non fanno questo tipo di RECLAMI".
Nel calcio, come nella vita, si può sbagliare, l'importante è riconoscere gli errori, ma noi, in questa occasione, non avevamo sbagliato, come ha dimostrato la giurisprudenza nella scorsa stagione tra lo stesso Sangignanosport e il Forcoli Valdera che si vide respinto il ricorso (CLICCA QUA),
Invece, in barba alla coerenza , il ricorso è stato fatto e, puntualmente, perso dalla società reclamante. Noi stiamo lottando per salvarci (che per la nostra piccolissima realtà equivale a vincere un campionato) e non sappiamo se ci riusciremo. Ci stupisce e ci rammarica che una società con più esperienza di noi e con l'ottimo DS Scaramuzzino sia caduta in questa mancanza di coerenza e stile. Noi, da parte nostra, ci complimentiamo per l'ormai prossima salvezza dell'Urbino Taccola, e se il prossimo anno saremo sempre in Eccellenza non mancherà il sorriso quando li ospiteremo a casa nostra, magari un po' tirato, ma sempre accoglienti come è nostra prassi, e, soprattutto umili e pronti a riconoscere quando sbagliamo, come quest'anno nella gara con S. Marco Avenza, e pronti a provare a vincere sul campo, sempre".
Ecco qua sotto l'intero dispositivo della sentenza del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana della LND.
RECLAMO DELLA U.S.D. URBINO TACCOLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA U.S.D. GAMBASSI TERME - U.S.D. URBINO TACCOLA DEL 19.3.2017 (3-1).
Con tempestivo e rituale reclamo la U.S.D. Urbino Taccola ha contestato la regolarita’ della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della violazione, da parte della società U.S.D. Gambassi Terme, della disposizione riguardante i limiti di partecipazione di calciatori per le gare dell’attività ufficiale 2016/2017 del campionato Eccellenza in relazione all’età, contenuta nel C.U. n. 1 del 6.7.2016 ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la società reclamata con il risultato di 0-3 in suo favore.
La società reclamata U.S.D. Gambassi Terme non presentava alcuna memoria difensiva e questo G.S.T., esaminati gli atti ufficiali, viste le norme regolamentari de quo e la giurisprudenza della Corte d’Appello Territoriale Toscana, osserva quanto segue.
Il reclamo non e’ fondato e deve essere respinto.
Il thema decidendum, invero, verte ancora una volta sulla applicazione delle disposizioni adottate annualmente dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana riguardo ai limiti di partecipazione di calciatori alle gare del campionato, e nel caso di specie del campionato di Eccellenza, dell’attività ufficiale 2016/2017 in relazione all’età.
La disposizione, e’ bene ricordarlo, ha previsto che nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società partecipanti al campionato di Eccellenza hanno l’obbligo sin dall’inizio delle stesse gare e per l’intera durata, quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi. Resta inteso che – prosegue la disposizione – in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Questo Giudice Sportivo ha già avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione ma illuminante, ai fini del decidere, appare la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 50 del 10.03.2016 relativa al reclamo del San Gimignano Sport in riforma della decisione di questo G.S.T. avverso l’esito della gara San Gimignano - Forcoli.
In quella decisione la Corte d’Appello Sportiva ha chiarito che, pur trattandosi di una questione abbastanza complessa e potenzialmente idonea a prestare il fianco ad interpretazione diverse e, apparentemente, anche in contrasto tra loro, nel caso in cui una società subisca l’espulsione di uno dei calciatori “in quota” possa sostituire uno o entrambi i calciatori “in quota” ancora in campo solamente con altri calciatori rientranti nelle fasce indicate dalla norma regolamentare.
In particolare, proprio a chiarimento della fattispecie, la Corte esemplifica che l’aver sostituito un altro calciatore del 1997 (oggi leggasi 1998) poteva avvenire purché non sostituito da chiunque, ma solo da un altro calciatore nato dopo il 1.1.1996 (oggi leggasi 1.1.1997), così come è stato anche nel caso che ci occupa.
La Corte, pertanto, ha ritenuto che la ratio della norma sia quella di far impiegare nelle gare anche giovani calciatori e la sostituzione tra due calciatori rientranti nelle fasce “protette”, seppur di anni diversi, non deve ritenersi una violazione della norma regolamentare.
Questo G.S.T., pur riconoscendo le difficoltà applicative che può determinare l’interpretazione della norma, ritiene corretto adeguarsi all’indirizzo interpretativo indicato dalla Corte d’Appello Sportiva, quale organo di secondo grado della Giustizia Sportiva, e pertanto ritiene che nella gara reclamata non si sia verificata alcuna irregolarità allorquando la società U.S.D. Gambassi Terme, privata del calciatore Oliva Alessio nato dopo il 1.1.1998 per espulsione, abbia sostituito il calciatore Radouan Boumarouan, nato dopo il 1.1.1998, con il calciatore Edoardo Rovai, nato dopo il 1.1.1997 e pertanto rientrante comunque nelle fasce d’età “protette”.
Si osservi, in ogni caso, che la reclamante forza la disposizione regolamentare laddove riferisce a pagina 3 del reclamo che la USD Gambassi Terme schierava sin dall’inizio della gara un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi e due calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi.
Se quanto riferito è vero, ed è vero, così come viene posto può apparire anche fuorviante e tendenzioso, perché per verificare il rispetto della norma regolamentare si potrebbe anche riferire che la USD Gambassi Terme schierava sin dall’inizio della gara almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi e almeno un calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi. Ed anche questa seconda affermazione è corretta.
Diventa quindi una questione interpretativa della norma.
In buona sostanza, ciò che a questo G.S.T. preme sottolineare è che l’espulsione del calciatore Oliva, nato dopo il 1.1.1998 avrebbe potuto consentire alla società di proseguire il resto della gara senza un calciatore di quella età ed il calciatore Boumarouan, seppur nato dopo il 1.1.1998, ben rientrava tra almeno due calciatori nati dopo il 1.1.1997 e pertanto sostituibile con altro giocatore nato dopo tale data, come avvenuto con la sostituzione col calciatore Edoardo Rovai.
Non è quindi condivisibile e meritevole di accoglimento l’ipotesi suggerita dalla reclamante che in caso di espulsione di un giovane calciatore (nato dal 1.1.1998 in poi) si concretizzerebbe un ingiustificato premio in favore della società, alla quale sarebbe concesso di privarsi volontariamente dell’altro calciatore nato dal 1.1.1998, perché non considera che quest’ultimo rispettava il regolamento, potendosi comunque considerare calciatore nato dopo il 1.1.1997 e sostituito con altro calciatore nato dopo il 1.1.1997 nel rispetto della norma regolamentare.
Tutto ciò premesso, P.Q.M. Il G.S.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. Urbino Taccola avverso la regolarità della gara U.S.D. Gambassi Terme – U.S.D. Urbino Taccola del 19.3.2017, confermandone il risultato di 3-1 acquisito sul campo. Ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.