ALLIEVI AREZZO, sconfitta a tavolino per la CASTIGLIONESE
Lunghe squalifiche per due giocatori della società gialloviola e un punto di penalizzazione in classifica
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Marcello Lazzeri assistito dal Vice Giudice Avv. Paolo Roggiolani, nella seduta del 25/11/2016, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano
GARA DEL CAMPIONATO ALLIEVI AREZZO del 20/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: CASTIGLIONESE A.S.D. - FAELLESE A.S.D.
IL G.S.T.
sciogliendo la riserva di cui al precedente C.U. n. 19/2016, letti il rapporto di gara e relativi supplementi, rilevato:
- che al 20° minuto del II° tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della Faellese, si verificavano tra tesserati gli episodi di violenza come meglio in seguito specificati;
- che in conseguenza di tali episodi, la gara veniva momentaneamente interrotta, onde consentire ai giocatori vittime degli atti di violenza di essere curati da personale medico del 118, intervenuto in loco unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri;
- che nelle more la squadra della società Castiglionese faceva rientro negli spogliatoi, ivi compreso il capitano a cui il D.G. aveva espressamente chiesto di rimanere in campo e di attendere l’effettuazione delle cure ai giocatori avversari, al fine di poi riprendere il gioco;
- che ristabilite le condizioni per la ripresa del gioco, il D.G. invitava un dirigente della Castiglionese a richiamare la propria squadra dagli spogliatoi i cui componenti, secondo quanto riferito dal proprio allenatore, erano già tutti sotto la doccia ;
- che trascorsi venti minuti, il D.G. si portava al centro del campo e quindi si vedeva costretto a decretare la fine dell’incontro, stante la sola presenza della squadra Faellese sul TDG ;
- che, alla luce di quanto emerge dal rapporto del D.G. e relativi supplementi, la squadra Castiglionese deve considerarsi rinunciante a proseguire l’incontro
PQM
- visto l’art. 53 comma 2 e 7 NOIF, infligge alla società Castiglionese la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Castiglionese – Faellese 0-3), un punto di penalizzazione in classifica (-1) nonché € 25,00 di ammenda quale prima rinuncia;
- visto l’ art. 18 C.G.S. infligge alla società Castiglionese l’ammenda di € 40,00 per aver un proprio sostenitore isolato offeso il D.G. nel corso della gara;
- visto l’art. 19 C.G.S. squalifica:
fino al 25/11/2017 il calciatore DELLAI THEODOR (US Castiglionese ASD) perché, dopo la segnatura della rete da parte della squadra Faellese, colpiva da dietro con un pugno all’altezza della tempia un giocatore avversario che cadeva a terra e che ivi rimaneva per circa un minuto, venendo soccorso dapprima dal proprio allenatore che lo portava in panchina per farlo sdraiare e, successivamente, dal personale del 118 il cui intervento si era reso necessario in conseguenze dell’entità delle lesioni dal medesimo subite . La sanzione tiene conto della (anche solo potenziale) pericolosità del colpo inferto, delle sue effettive conseguenze (tali da richiedere l’intervento di personale medico), dell’aver approfittato, il Dellai, della minorata difesa dell’aggredito (colpito alle spalle) e, da ultimo, della giovane età dell’aggressore che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva del CRT, seguita anche da questo GST, viene considerata quale aggravante;
fino al 25/06/2018 il calciatore MORAVA ARDIN (US Castiglionese ASD) perché, approfittando dell’assembramento di persone formatosi in conseguenza dell’aggressione da parte del giocatore Dellai Theodor ad un calciatore avversario, faceva ingresso dalla panchina nel TDG e dapprima, colpiva con un pugno un giocatore avversario che cadeva a terra rimanendo privo di sensi per 5/10 secondi e quindi colpiva con un altro pugno un ulteriore calciatore avversario, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso e dalle labbra. Entrambi i calciatori attinti necessitavano delle cure del personale del 118 il cui intervento si era reso necessario in conseguenze dell’entità delle lesioni dai medesimi subite. La sanzione tiene conto della reiterata e grave condotta da parte di calciatore non partecipante al gioco, della violenza dei colpi inferti (approfittando, tra l’altro, dell’assembramento creatosi) e delle effettive conseguenze dei medesimi (tali da richiedere l’intervento di personale medico) nonché della giovane età dell’aggressore che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva del CRT, viene considerata quale aggravante.